Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19

Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19

Si comunica che ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, dal 11 settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, chiunque  acceda ai locali dell’Istituto, ad eccezione degli studenti, è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 

La certificazione verde  è rilasciata nei seguenti casi:

– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

– aver completato il ciclo vaccinale;

– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; – essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Non è ammessa altra documentazione fatta eccezione per apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione regolarmente rilasciata nel rispetto della normativa vigente

il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.